LINEE GUIDA della FEDERAZIONE REGIONALE del VENETO per L'INFORMAZIONE SANITARIA a mezzo INTERNET La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri del Veneto In osservanza -legge 175/92 in particolare arti comma 3 e 4, art.4 e 9 bis -legge 362/99 rimodifiche alla 175/92 art. 1 e 2 -art.53 e 54 del Codice di Deontologia Medica 3/10/1988 -circolare n° 124 della FNOMCeO del 10/11/99 evidenziato che le disposizioni di legge citate non hanno regolamentato la pubblicità e l' informazione a mezzo Internet e che gli unici chiarimenti sono pervenuti a mezzo circolare FNOMCeO che si limita a chiarire che devono essere rispettati i limiti previsti dalla legge 175/92 e che si introduce il concetto che il controllo ordinistico deve limitarsi al solo messaggio pubblicitario e non alle caratteristiche estetiche del messaggio stesso. Considerato che la stessa applicazione dell'impianto originario della legge 175/92 è vista con sfavore dall'AMITRUST che ha più volte sottolineato la necessita' di eliminare qualsiasi vincolo tutto ciò premesso si dettano le seguenti linee guida di comportamento al fine di consentire ai medici e odontoiatri e alle strutture sanitarie di essere presenti con i propri siti sulla rete INTBRNET per l'aspetto propriamente pubblicitario · tutto ciò che e' consentito dalla legge sulla pubblicita' sanitaria; (art. 1 legge 175/92 e successive modifiche) deve essere preventivamente approvato dall'Ordine di appartenenza. · dell'apertura del sito WFB deve essere data comunicazione all'ORDINE di appartenenza da parte del singolo professionista o dal direttore sanitario se l'esercizio professionale è in forma strutturata, indicando chiaramente l'indirizzo del sito. · L'Ordine si riserva di prendere visione del sito onde controllare la correttezza di quanto pubblicatovi. · Per l'aspetto informativo, di educazione sanitaria, di aggiornamento professionale si richiama espressamente l'osservanza delle regole incluse nel codice di deontologia medica vigente · In particolare si richiamano le seguenti attenzioni: · Il sito deve contenere una informazione corretta obiettiva e veritiera. · Non e' ammessa la pubblicazione di messaggi in cui si prevedano forme di comparazione fra colleghi, strutture, nei quali si denigri l'attività altrui o di converso si faccia apparire la propria come qualitativamente migliore. · il sito WEB non deve ospitare spazi pubblicitari in tema di sanità qualora tale riferimento rappresenti il tentativo di indurre artatamente il cittadino a compiere scelte pilotate. · Non si devono ospitare spazi pubblicitari e richiami ad aziende farmaceutiche e industrie tecnologiche - sanitarie. · La comunicazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni che tutelano il segreto professionale e la privacy. · Sulla base di quanto suesposto ogni ORDINE PROVINCIALE predisporrà un modulo di richiesta pubblicità a mezzo Internet.
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